Respinto il ricorso del Tar del Lazio, l’obbligo, anche per il Terzo settore, rimane fissato per l’11 aprile: se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, e quindi l’11 maggio, la sanzione amministrativa pecuniaria è la quota minima. La notizia è stata diffusa nel giorno stesso della scadenza con un comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Si ricorda che le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono significative e sono quelle previste dall’art. 2630 del codice civile: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.