Sempre più spesso ci troviamo ad affrontare fenomeni estremi, soprattutto quelli atmosferici, che un tempo riguardavano soprattutto altre parti del mondo. L’impatto di questi eventi può mettere a rischio anche le migliori realtà produttive.
Con l’articolo 1, ai commi 101-111, modificato durante l’esame in Senato, si istituisce l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro (ad esclusione delle imprese agricole), di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
La mancata applicazione di questa legge, oltre alla mancanza di copertura, comporterà il rischio di sanzioni pesantissime (da €100.000,00 a €500.000,00) e il divieto i poter accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni di natura pubblica.
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